1. LINEA GUIDA
“Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili”
(cantieri temporanei e mobili)
APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO
Seduta del 11 Febbraio 2014
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2. INDICE GENERALE
1) Definizioni generali
2) Definizioni specifiche
3) Definizioni e componenti strutturali (EN 280)
4) Prassi amministrativa e documentazione a corredo delle PLE
Macchine a noleggio
5) Misure generali di sicurezza
6) Dispositivi di protezione individuale
7) Check- List – Utilizzo PLE
8) Formazione per l’uso in sicurezza
9) Idoneità sanitaria all’utilizzo
10) Elenco dei possibili utilizzi
11) Sbarco in quota
12) Procedura di emergenza
13) Schede per utilizzi specifici:
13.1 Utilizzo delle PLE per lavori di potatura e manutenzioni del verde
13.2 Utilizzo delle PLE per il montaggio di strutture prefabbricate
13.3 Utilizzo delle PLE per le opere di finitura e/o completamento di edifici
13.4 Utilizzo delle PLE per il montaggio di scaffalature metalliche e magazzini industriali
13.5 Utilizzo delle PLE per le manutenzioni edili / impianti
13.6 Utilizzo delle PLE per i lavori di demolizione e smontaggi
13.7 Utilizzo delle PLE per le attività di bonifica manufatti in cemento/amianto outdoor
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3. DEFINIZIONI GENERALI
Vengono riportate alcune “definizioni generali” integralmente estratte dal D.Lgs. 81/08, in quanto si
ritiene utile evitare “rimandi” alla norma ma viceversa fornire una Linea Guida autonoma nella
consultazione da parte dei destinatari:
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente
stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo.
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria.
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4. Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’INAIL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione.
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’INAIL e approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro.
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa.
Operatore: persona incaricata dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato nell’ Allegato X “ Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”.
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.
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5. DEFINIZIONI SPECIFICHE
DECRETO 11 APRILE 2011 allegato II
a) Verifica periodica
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche
dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica
La prima verifica periodica é la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e
prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo
dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in
cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove
portate nominali.
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6. Definizioni e componenti strutturali (Definizioni principali tratte dalla EN 280)
Piattaforma di lavoro mobile elevabile: Macchina mobile destinata a spostare persone alle
posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che
le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura
estensibile e da un telaio.
(N.B. Nella legislazione italiana di cui al D.Lgs 81/2008 è ancora presente la definizione di PONTE
MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO: qualsiasi ripiano di lavoro atto a ricevere persone e cose
installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella
di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata).
Piattaforma di lavoro: Piattaforma o cabina recintata che possa essere spostata sotto carico nella
posizione di lavoro richiesta e dalla quale possano essere eseguite operazioni di
costruzione,riparazione, ispezione o altri lavori simili.
Struttura estensibile: Struttura collegata al telaio ed ai supporti della piattaforma di lavoro.
Consente lo spostamento della piattaforma di lavoro alla posizione richiesta. Può essere, per
esempio, un braccio telescopico o articolato, una scala singola, un meccanismo a forbice o
qualsiasi loro combinazione, e può ruotare sulla base o meno.
Telaio: Base della piattaforma di lavoro mobile elevabile. Può essere di tipo a trazione, a spinta,
semovente, ecc.
Stabilizzatori: Tutti i dispositivi e i sistemi utilizzati per stabilizzare le piattaforme di lavoro mobili
elevabili supportando e/o livellando l'intera piattaforma di lavoro mobile elevabile o la struttura
estensibile, per esempio martinetti, dispositivi di blocco della sospensione, assi estensibili.
EN 280
1
2
PIATTAFORMA DI LAVORO
STRUTTURA ESTENSIBILE
3
4
TELAIO
STABILIZZATORI
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7. Posizione di accesso: Posizione che consente di accedere alla piattaforma di lavoro.
Piattaforma di lavoro mobile elevabile montata su veicolo: Piattaforma di lavoro mobile
elevabile i cui comandi di spostamento sono posizionati nella cabina del veicolo.
Piattaforma di lavoro mobile elevabile con comandi a terra: Piattaforma di lavoro mobile
elevabile i cui comandi per il trasporto (movimento) motorizzato sono collocati in modo da essere
azionati da una persona che cammina a fianco della piattaforma di lavoro mobile elevabile.
Piattaforma di lavoro mobile elevabile semovente: Piattaforma di lavoro mobile elevabile con i
comandi di spostamento sulla piattaforma di lavoro.
Carico nominale: Carico per cui la piattaforma di lavoro mobile elevabile è stata progettata per il
normale impiego. Il carico nominale comprende persone, attrezzi e materiali che agiscono
verticalmente sulla piattaforma di lavoro.
(Nota: Una piattaforma di lavoro mobile elevabile può avere più di un carico nominale).
Area di lavoro: Spazio all'interno del quale la piattaforma di lavoro è progettata per lavorare, entro
i carichi e le sollecitazioni specificate nelle normali condizioni di utilizzo.
(Nota: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili possono avere più di un'area di lavoro).
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8. Piattaforma di lavoro mobile elevabile ad azionamento totalmente manuale: Piattaforma di
lavoro mobile elevabile i cui movimenti sono dovuti solo alla forza manuale.
Sistema di rilevamento del carico: Sistema per il controllo del carico verticale e delle
sollecitazioni verticali sulla piattaforma di lavoro.
Sistema di rilevamento del momento: Sistema di monitoraggio del momento che agisce sulla
linea di ribaltamento tendente a rovesciare la piattaforma di lavoro mobile elevabile.
Discesa di emergenza: sistema di emergenza sostitutivo idoneo (per esempio una pompa a
mano, un’unità di alimentazione secondaria, valvole di abbassamento per gravità) per garantire
che, in caso di guasto all’alimentazione elettrica, la piattaforma di lavoro possa essere riportata in
una posizione dalla quale sia possibile scendere senza pericoli.
La posizione dei comandi del sistema di emergenza deve essere facilmente accessibile da terra.
Classificazione (EN 280)
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in due gruppi principali:
Gruppo A: le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro
del carico è sempre all'interno delle linee di ribaltamento.
Gruppo B: le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro
del carico può essere all'esterno delle linee di ribaltamento.
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9. Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in tre tipi:
1) tipo 1: lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è
in posizione di trasporto (n.d.a. ovvero in posizione di riposo) ;
2) tipo 2: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di
comando sul telaio;
3) tipo 3: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di
comando sulla piattaforma di lavoro.
NOTA: I tipi 2 e 3 possono essere combinati
Tipologie “commerciali” di piattaforme di lavoro mobili elevabili
Autocarrate (omologate alla circolazione su strada da utilizzarsi per manutenzioni e lavorazioni in
genere).
Gruppo B
Tipo 1
Semovente verticale a forbice o pantografo (per ambienti dove il piano di lavoro è orizzontale e
non presenta buche o sporgenze pericolose).
Gruppo A
Tipo 2-3
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10. Semoventi (per lavori in ambiente di cantiere, con la necessità di frequenti spostamenti anche su
terreni accidentati).
Gruppo B
Tipo 1
Gruppo B
Tipo 3
Ragno (per lavori da svolgersi su piani inclinati).
Gruppo B
Tipo 1
Speciali per lavori su ponti e sottoponti.
Gruppo B
Tipo 2-3
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11. PRASSI AMMINISTRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE PLE
Per le PLE possono presentarsi due casi:
A – costruite prima del 21/09/1996 e prive di marcatura CE;
B – provviste di marcatura CE.
A - PLE costruite prima del 21/9/1996, messe in servizio prima del 31/12/1996 e prive della
marcatura CE
Questi apparecchi devono rispondere alle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente
in assenza delle direttive comunitarie.
Si tratta quindi di macchine usate, sono provviste di libretto matricolare ENPI (costruiti e sottoposti
a 1^ verifica prima del 31/12/1982) o ISPESL, ovvero a suo tempo regolarmente denunciati dal
costruttore e collaudati presso lo stabilimento dello stesso, prima della vendita all’utente e della
messa in servizio dell’apparecchio e sottoposti alla 1^ verifica omologativa di legge.
Tali apparecchi, a seguito di 1^ verifica omologativa con esito positivo, sono sottoposti quindi a
regime di verifica periodica annuale, da parte dell’ASL competente per luogo di utilizzo oppure da
parte di soggetti abilitati.
Per attestare quindi la conformità del ponte sviluppabile alla normativa previgente, l’utente dovrà
esibire:
- libretto matricolare ENPI o libretto matricolare/certificato di omologazione ISPESL;
- copia del verbale di verifica periodica annuale con esito positivo, con data non anteriore ad un
anno.
B - PLE costruite e messe in servizio dopo il 21/9/1996 e provviste della marcatura CE
Chiunque intenda utilizzare PLE marcate CE e messi in servizio successivamente alla data del
21/9/1996, ha l’obbligo di denuncia dell’avvenuta installazione e messa in servizio dell’apparecchio
e di chiedere il rilascio del libretto delle verifiche al dipartimento periferico competente per territorio
dell’INAIL.
Rientrano pertanto nell’obbligo di cui sopra i ponti mobili sviluppabili che:
- sono stati prodotti dopo il 21/9/1996;
- sono usati e di provenienza extracomunitaria, quindi devono essere adeguati alla marcatura CE
per essere immessi nel mercato interno della UE;
- sono stati costruiti prima del 21/9/1996 e immessi sul mercato in data anteriore al 31/12/1996 ma
hanno subìto modifiche sostanziali, non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione
(esempio: cambiamenti di modalità di utilizzo, ricondizionamenti con installazione di controlli a
logica programmabile, aumenti di prestazioni, ecc.), per cui per gli stessi vi é l’obbligo di nuova
marcatura CE.
Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore di PLE o il suo
mandatario per il mercato interno (per le macchine costruite al di fuori del territorio degli stati
membri dell’UE) deve attestare la conformità con rilascio della relativa dichiarazione CE.
Pertanto una PLE, deve possedere una targa ben visibile e leggibile per tutto il prevedibile periodo
di vita della stessa con le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- marchio CE;
- designazione della serie o del tipo;
- numero di serie (non obbligatorio);
- anno di costruzione.
Inoltre, il costruttore è obbligato a fornire il manuale contenente le istruzioni per l’uso, come e
quando effettuare la manutenzione e le modalità per l’installazione.
Le documentazioni concernenti i collaudi e le verifiche nonché le denunce devono essere
conservate presso le attrezzature corrispondenti ed essere esibite ad ogni richiesta degli OdV.
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12. Per le PLE sono in vigore le seguenti procedure a carico del datore di lavoro (o del proprietario
dell’attrezzatura in caso di noleggio):
- denuncia di messa in servizio dell’apparecchio da parte dell’utente in qualità di datore di lavoro
presso il dipartimento INAIL competente;
- successivamente a tale adempimento, l’INAIL comunica la matricola assegnata;
- deve essere richiesta la 1^ verifica all’INAIL secondo le modalità di cui al DI 11-04-2011;
- a seguito di 1^ verifica periodica effettuata con esito positivo, sono sottoposti a regime di verifica
periodica annuale, da parte dell’ASL competente per luogo di installazione o di utilizzo oppure da
parte si soggetti abilitati autorizzati dal MLPS.
MACCHINE A NOLEGGIO
Si distinguono due tipologie di noleggio:
•
•
noleggio a caldo (con operatore);
noleggio a freddo (senza operatore).
Per capire l’ambito del noleggio a caldo, a freddo o se si tratta di appalto ai fini della posizione di
garanzia di chi noleggia una macchina ad altro imprenditore, in relazione ad incidenti che
coinvolgono propri dipendenti, ma connessi a carenza organizzativa dell’attività di lavoro può
essere utile la sentenza della Cassazione Penale Sez. IV del 05/06/2009 n. 23604 dalla quale si
riporta:
“Per risolvere il quesito appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene.
Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con
riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave
da parte di un armatore. In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di
locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in
macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a
disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo
utilizzo.
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla
prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt.
1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine
deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al
suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due
imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare
ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei
lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Obbligo per chiunque noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria apparecchi già immessi
sul mercato usati e privi di marcatura CE, è quello di attestare, sotto la propria responsabilità, che
gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alla legislazione previgente nonché il buono
stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza .
Inoltre chiunque noleggi o conceda in uso l’apparecchio dovrà farsi rilasciare una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione.
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13. MISURE GENERALI DI SICUREZZA
La piattaforma di lavoro elevabile è utilizzabile
per l’esecuzione di lavori in quota, eseguibili
rimanendo all’interno della piattaforma di lavoro
con l’utilizzo d’idonei DPI.
I limiti di impiego sono descritti nel manuale. E’
vietata qualunque modalità o condizione di
utilizzo al di fuori di quanto descritto nel libretto
d’uso e comunque non prevista dal costruttore.
Oltre alle seguenti indicazioni da rispettare
durante le normali attività lavorative, il datore
di lavoro potrebbe predisporre procedure
speciali per situazioni eccezionali. Tali
procedure dovranno essere inserite nel POS
qualora previsto; preposti e conduttori
macchina
dovranno
attenervisi
scrupolosamente.
Prima dell’uso
A cura del datore di lavoro o persona delegata
Valutare i rischi connessi all’uso della PLE in relazione alle caratteristiche del cantiere.
Il personale addetto all’uso della macchina deve essere stato valutato idoneo alla mansione,
adeguatamente formato e addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita.
Il manuale d’uso e manutenzione deve essere disponibile per il lavoratore: in caso di smarrimento
richiederne copia al costruttore.
Verificare che sia stata effettuata la manutenzione, i controlli e le verifiche
periodiche come previste dal costruttore e dalla normativa vigente. Verificare
anche, ove previsto dal costruttore, che la macchina non abbia superato il
numero massimo di cicli di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà verificare, dal manuale d’uso e manutenzione, i valori
di emissione del rumore e di vibrazione della macchina e adottare adeguate
misure di sicurezza (Vedi Fig.2).
Fig.2: Esempio di adesivo posto a bordo macchina
A cura dell’operatore
Eseguire un controllo pre-operativo approfondito della macchina ed effettuare la prova di tutte le
funzioni prima di ogni turno di lavoro.
Assicurarsi che tutti i pittogrammi di sicurezza siano leggibili.
Controllare la funzionalità dei segnali luminosi (girofaro, spie, ecc.) e sonori.
È vietato utilizzare una macchina danneggiata o guasta. In caso di malfunzionamento dei comandi
o dei dispositivi di sicurezza, segnalarne in modo idoneo il divieto di utilizzo.
Non utilizzare la macchina in caso di perdite di olio idraulico o di aria. Tali perdite, oltre ad essere
pericolose per il corretto funzionamento del mezzo, possono anche provocare gravi lesioni e
ustioni.
Se dotata di motore elettrico e alimentato da batterie queste contengono acido; indossare sempre
indumenti e occhiali protettivi quando si interviene sulle batterie, non rovesciarne l’acido, e non
venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido con bicarbonato di sodio e acqua. Non
avvicinare scintille, fiamme o sigarette accese alle batterie: queste emanano gas esplosivi durante
la ricarica.
Se dotata di motore a combustione, non rifornire la macchina di carburante se il motore è acceso.
Verificare la disponibilità di idoneo estintore nei pressi della macchina.
Saliti a bordo della piattaforma di lavoro, prima di portarsi in quota, verificare il corretto
funzionamento dei comandi in piattaforma.
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14. Posizionamento della macchina
Nella fase di posizionamento segregare ovvero delimitare l’area delle operazioni, in modo
adeguato in relazione alla tipologia delle operazioni.
Le piattaforme di lavoro elevabili mobili di “tipo 1” (vedi definizioni) si possono spostare in
posizione di trasporto ovvero di riposo.
Condizioni Ambientali
Le macchine, per le quali è espressamente previsto l’uso in esterno, possono
essere utilizzate solo con idonee condizioni ambientali (temperatura, umidità,
ecc.); in particolare non devono essere utilizzate nelle seguenti situazioni:
• condizioni atmosferiche sfavorevoli che pregiudicano la stabilità del
mezzo;
• condizioni di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia ecc.);
• in caso di temporali e/o scariche atmosferiche;
• in caso di vento con velocità superiore a 12,5 m/s, come da tabella seguente:
•
•
•
con possibile formazione di atmosfera esplosiva, fatto salvo l’utilizzo di macchine certificate
Atex (antideflagranti);
in luoghi chiusi o scarsamente arieggiati o ventilati, usare solo macchine ad alimentazione
elettrica, evitando quelle con motore a combustione per prevenire il rischio di intossicazione
da ossido di carbonio;
in caso di scarsa o insufficiente illuminazione, con conseguente difficoltà di lettura dei
pittogrammi e degli strumenti, nonché di utilizzo di tutti i comandi e dispositivi di
emergenza.
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15. Rischio elettrico
Nell’esecuzione di lavori non elettrici è obbligatorio osservare le sotto precisate
distanze minime di sicurezza da parti attive di linee elettriche non protette o non
sufficientemente protette.
Tensione Nominale (kV)
≤1
1 < Tensione Nominale ≤ 30
30 < Tensione Nominale ≤ 132
> 132
Distanza (m)
3
3,5
5
7
La distanza deve essere rispettata tenendo conto della effettiva area di lavoro e della lunghezza
del braccio della macchina, al netto degli ingombri derivanti da:
• tipo di intervento;
• attrezzature utilizzate;
• materiali movimentati;
• sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento;
• abbassamenti di quota dei conduttori dovuti alle condizioni termiche.
Dovranno essere comunque rispettate distanze superiori qualora siano imposte dal costruttore.
È vietato utilizzare la macchina come massa per eseguire lavori di saldatura.
Stabilizzatori e terreno
Prima di utilizzare la PLE accertarsi che il
terreno sia in grado di sostenere il peso
della macchina e, dove presenti, resistere
alla pressione degli stabilizzatori. Il carico
massimo è indicato sui pittogrammi situati
su ogni stabilizzatore e/o nelle specifiche
tecniche del manuale.
Delimitare o segregare l’area degli
stabilizzatori al fine di evitare urti o
contusioni.
Valutare
il
rischio
di
schiacciamento del piede durante la
manovra di stabilizzazione e il rischio di
schiacciamento degli arti per contatto con
le articolazioni del braccio durante la fase
di apertura/chiusura.
Per le macchine con elemento di
estensione a pantografo valutare il rischio
di schiacciamento delle mani.
Posizionare la macchina solo su una superficie stabile.
È vietato superare l’inclinazione massima ammessa del telaio; tale valore è indicato nelle
specifiche tecniche e nella targhetta a bordo macchina. Dove non sia possibile compensare la
pendenza con stabilizzatori, non operare se la pendenza del terreno o la sua inclinazione è
superiore ai 3° o comunque in rispetto ai limiti im posti dal costruttore.
Ove presente utilizzare la bolla di livello e non manomettere limitatori, inclinometri ecc..
E' vietato stabilizzare la macchina su terreni cedevoli, fangosi, ghiacciati, sdrucciolevoli o nelle
immediate vicinanze di buche, fossati, aperture verso il vuoto o tombini. Verificare la presenza di
cisterne interrate o passaggio di sottoservizi nell’area di posizionamento.
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16. Ambienti di lavoro
Non posizionare la macchina in zone che ostacolino le vie di fuga o uscite di sicurezza di edifici o
dello stesso cantiere. Non posizionare la macchina a bordo scavo.
Garantire sempre il passaggio minimo di 60 cm intorno alla macchina.
Non poggiare mai la macchina su altre macchine o strutture, a meno che non ne sia stata
effettuata la verifica statica con esito positivo.
Non avviare il motore in caso di odore o tracce di gas, benzina, gasolio o altre sostanze
infiammabili.
Durante l’uso
È vietato superare la portata massima della piattaforma
di lavoro e il numero massimo di persone consentite
(tabella delle portate nei dati tecnici e a bordo
macchina). A seconda della macchina, la portata
potrebbe variare in relazione dello sbraccio e della
configurazione d’impiego.
Nella valutazione del carico della piattaforma
considerare l’eventuale carico aggiuntivo derivante da
lavorazioni in quota.
L’operatore dovrà considerare anche l’aumento di peso
e superficie esposta dovuti al montaggio di accessori
quali attacchi per supportare attrezzi sulla sua pedana o
su corrimano.
Tenere la pedana della piattaforma di lavoro libera da
detriti o materiali che pregiudichino la stabilità delle
persone o della macchina stessa.
Non modificare o alterare la piattaforma di lavoro.
La maggior superficie esposta al vento, tramite
l’aumento di dimensioni della pedana o il trasporto di
materiali ingombranti, diminuisce la stabilità della
macchina.
Non posizionare o fissare carichi sporgenti su qualsiasi
parte della macchina.
Non esercitare trazione o spinta su qualsiasi oggetto che
si trovi all’esterno della piattaforma. Verificare nel libretto
d’uso e manutenzione la massima sollecitazione manuale consentita. Non ancorare alla
piattaforma di lavoro fili metallici, cavi, ganci o oggetti simili: potrebbero intrappolarsi o agganciarsi
ad un oggetto fisso esterno.
Non utilizzare la macchina per sollevare carichi sospesi; è vietato l’utilizzo come gru.
Nelle macchine polivalenti (ple e macchine sollevamento carichi) verificare le indicazioni del
costruttore che solitamente impongono l’utilizzo non simultaneo delle configurazioni.
Non modificare, sostituire o disabilitare gli elementi che
possono influire sulla sicurezza e sulla stabilità della
macchina.
Non modificare, rimuovere o sostituire qualsiasi elemento
che ridurrebbe il peso complessivo o la stabilità della base
della macchina, come zavorre, batterie, ruote di scorta,
ecc.
E’ vietato, ove presente, ribaltare o entrare nella cabina
dell’ autoveicolo: ne ridurrebbe la stabilità.
Non utilizzare la macchina come ascensore per trasferire persone da un piano all’altro.
16/70
17. Non utilizzare la piattaforma o elementi della macchina come punto di ancoraggio di un sistema
anticaduta di altri lavoratori che operano in quota all’esterno della piattaforma di lavoro.
Non sedersi o salire sul parapetto della piattaforma di lavoro.
Non usare scale, ponteggi o tavole all’interno della piattaforma di
lavoro.
Non appoggiare scale alla struttura della macchina.
Non scendere dalla piattaforma di lavoro in quota e non utilizzare il
braccio, o la struttura di sollevamento per la discesa a terra
(approfondimento al capitolo “SBARCO IN QUOTA”).
Verificare che il cancello di accesso alla piattaforma di lavoro sia
correttamente chiuso.
Controllare sempre l’area di lavoro per accertarsi che non esistano
ostacoli o altri potenziali pericoli. Nessuno dovrà sostare o transitare
nell’area di lavoro o comunque in prossimità della macchina.
Delimitare tale area con apposite barriere, nastro da cantiere,
catenelle etc.
Durante la movimentazione del braccio verificare costantemente l’area in modo da non urtare
ostacoli col braccio o con la piattaforma di lavoro.
Non abbassare il braccio se l’area sottostante non è libera da personale e da materiali.
Adottare estrema cautela nell’impugnare la ringhiera della piattaforma, per prevenire il pericolo di
schiacciamento degli arti.
Quando si opera in luogo aperto al traffico osservare le norme vigenti sulla circolazione, usando
lampeggiatori, segnalazioni acustiche, visive e le appropriate segnalazioni a terra.
Garantire la presenza a terra di una persona in grado di gestire l’emergenza, che sia a conoscenza
delle procedure di recupero da terra del cestello in caso di malore dell’operatore e del recupero
della piattaforma di lavoro in mancanza di energia o anomalia della macchina o incagliamento.
(vedi capitolo gestione delle emergenze)
Prevedere, se necessario, le procedure per la gestione di interferenze con altre piattaforme aeree
o mezzi di sollevamento.
Prevedere le procedure di comunicazione fra gli operatori in piattaforma e quelli a terra.
Trasferimento
Se la piattaforma di lavoro elevabile è allestita su veicolo omologato per la circolazione su strada, il
conducente che effettua il trasferimento deve essere munito di idonea patente di guida secondo
prescrizioni di legge.
Controlli e verifiche prima del trasferimento su strada di macchine omologate alla
circolazione.
Accertarsi che le dotazioni del veicolo siano perfettamente efficienti (freni, luci, specchietti,
pneumatici, ecc.).
Controllare il livello di carburante, olio lubrificante e liquido di raffreddamento.
Controllare che la piattaforma di lavoro e i bracci siano completamente richiusi e, ove presenti, gli
stabilizzatori siano completamente retratti.
Controllare che la presa di forza sia disinserita.
Durante gli spostamenti con la macchina, controllare sempre che la velocità sia adeguata alle
condizioni locali e alle eventuali norme, che il percorso scelto non sia troppo accidentato o troppo
in dislivello.
Durante la circolazione fare attenzione all’ingombro della macchina (consultare i dati tecnici).
17/70
18. Caricamento della macchina su veicolo da trasporto
Quando si trasporta la piattaforma su un camion o rimorchio, occorre conoscere l’esatta altezza
massima onde evitare impatti con costruzioni basse, ponti o linee elettriche. Inoltre verificare la
capacità di carico della rampa e del camion sul quale andrà la macchina.
Assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano efficienti e sistemati correttamente.
Accertarsi che la piattaforma sia completamente chiusa e bloccata nella posizione di riposo.
Controllare che gli stabilizzatori, ove presenti, siano completamente rientrati.
Durante la fase di carico della macchina, il veicolo utilizzato per il trasporto, deve essere bloccato
per evitare spostamenti dello stesso.
Seguire con attenzione tutte le
procedure di caricamento o di traino,
descritte nel manuale di uso e
manutenzione del veicolo, prima di
caricare o rimorchiare la macchina.
Quando si carica la macchina sul
camion, utilizzando una gru, non
sollevare la piattaforma per il braccio,
ma utilizzare gli attacchi per il
sollevamento previsti dal costruttore.
Dopo l’uso
Il datore di lavoro, o persona delegata, deve effettuare un’ispezione della macchina per verificarne
l’integrità e il corretto funzionamento.
Procedere alla pulizia generale. Parcheggiare la macchina in luogo asciutto e coperto o proteggere
con idoneo telo. Chiudere le porte a chiave e rimuovere le chiavi del veicolo e della piattaforma di
lavoro elevabile per impedirne l’uso non autorizzato. Disinserire le batterie se la macchina dispone
di interruttore di stacco.
Gli interventi di manutenzione programmata e le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore e
ai requisiti elencati nel manuale di manutenzione. Tutti gli interventi andranno inseriti nel registro
di controllo della macchina.
Per lunghi periodi di sosta procedere alla lubrificazione e all’ingrassaggio come previsto dal
manuale.
18/70
19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il datore di lavoro dovrà valutare i rischi presenti durante le lavorazioni e fornire ai lavoratori idonei
dispositivi di protezione individuale.
Durante l’utilizzo della macchina saranno comunque obbligatori i seguenti DPI.
DPI
Rischi da cui proteggere
Elmetto di protezione per lavori in
quota con sottogola EN 397
Rischi meccanici: caduta di oggetti, urti, schiacciamenti
laterali
Guanti di protezione EN 388
Rischi meccanici:oggetti abrasivi, taglienti o appuntiti,
impatto
Calzature per uso professionale
EN 346
Indumenti alta visibilità
EN 471
Dispositivo di protezione contro la
caduta
Rischi meccanici: caduta di oggetti o schiacciamento della
parte anteriore del piede, cadute per scivolamento,
calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti, cadute e urti
sul tallone
Da prevedere per gli operatori a terra in presenza di traffico
Caduta dall’alto (vedi paragrafo specifico successivo)
Altri dispositivi possono essere necessari a seconda della tipologia di lavoro o dell’ambiente, ad
esempio occhiali, otoprotettori, respiratori, ecc..
19/70
20. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
per il “Lavoro in quota” su Piattaforme di Lavoro Elevabili
Premessa
La valutazione del rischio sul lavoro per le PLE mette in evidenza che, escludendo i rischi generati
dalle condizioni ambientali, dallo stato e dal posizionamento della macchina, il maggior pericolo è
la proiezione, con successiva caduta, dal “BASSO VERSO L’ALTO” dovuta all’effetto “CATAPULTA”
o “CANNA DA PESCA”.
Gli elementi al momento disponibili non consentono una completa valutazione di tale rischio per
l’assenza di dati certi in ordine all’energia sviluppata.
Seppure non quantificato, il rischio è certamente presente, e ciò porta a suggerire, per le PLE a
braccio articolato, l’integrazione nel sistema anticaduta per la trattenuta del corpo di un elemento di
dissipazione di energia.
Quanto sopra al fine di mitigare gli effetti lesivi sulla persona, sia per quanto attiene le strutture
osteo articolari che per quanto attiene gli organi “molli” contenuti in strutture rigide, quali il tessuto
celebrale e gli organi retrosternali.
Sistema anticaduta per PLE a sviluppo verticale
1)
Dispositivo di tenuta del corpo
Comunemente detto “imbracatura” ha la funzione di contenere il corpo dell’utilizzatore.
E’ necessario che abbia la certificazione EN 361.
2)
Cordino anticaduta regolabile1
Per il collegamento tra l’imbracatura e l’ancoraggio.
Cordino con regolazione per la lunghezza (certificato EN 354)
3)
Connettori di collegamento
N° connettori da collegare agli estremi del cordin o anticaduta regolabile (certificati EN
2
362)
4)
Ancoraggio2
E’ un punto ben preciso della struttura (detto anche cestello) che ospita l’utilizzatore.
L'ancoraggio è indicato dal costruttore della piattaforma ed è identificato sia
sull'attrezzatura in piattaforma che nel libretto di uso e manutenzione della macchina.
20/70
21. Per il sistema anticaduta per PLE a braccio articolato, il solo cordino anticaduta regolabile
indicato al precedente punto 2), deve essere sostituto da uno dei sistemi di seguito
riportati:
2a)
Dispositivo anticaduta retrattile3 a nastro con dissipatore (certificato EN 360)
Sistema di collegamento tra l’imbracatura e l’ancoraggio.
2b)
Cordino anticaduta regolabile con dissipatore
Sistema di collegamento tra l’imbracatura e l’ancoraggio.
Il sistema è costituito da più elementi:
a) cordino con regolazione per la lunghezza (certificato EN 354);
b) dissipatore di energia (certificato EN 355).
2c)
Dispositivo anticaduta di tipo guidato su fune di ancoraggio flessibile
Sistema di collegamento tra l’imbracatura e l’ancoraggio.
Il sistema è normalmente preassemblato e costituito da :
a) fune (EN 1891) con capi asolati, lunghezza consigliata 120 cm.;
b) dispositivo anticaduta guidato (EN353/2);
c) dissipatore di energia (EN 355).
Note:
(1) Il cordino anticaduta regolabile deve essere regolato il più corto possibile e in modo tale da non
permettere la fuoriuscita della persona dalla piattaforma.
(2) Il punto di ancoraggio delle PLE è finalizzato esclusivamente alla trattenuta del corpo all’interno
della piattaforma e non come punto di ancoraggio per l’arresto della caduta.
(3) Il dispositivo anticaduta retrattile a nastro con dissipatore deve essere compatibile anche con
l’ancoraggio posizionato in basso.
21/70
22. Check-List – Utilizzo PLE
Quesito
1.
A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha
valutato nel POS la PLE come attrezzatura idonea per la
realizzazione dello specifico intervento?
Risposta
SI
Nell’ultimo anno dalla data di utilizzo la PLE è stata oggetto di
verifica periodica da INAIL o ASL o soggetto Abilitato? La PLE
SI
2.
è corredata dell’esito positivo dell’ultima verifica?
NO
Riferimento Linea
Guida
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
NO Riferimenti Normativi
La manutenzione e i controlli sono stati eseguiti come dal
NO
Riferimenti Normativi
Misure generali di
sicurezza
NO
Misure generali di
sicurezza idoneità
sanitaria
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
Prima di posizionare la PLE è stato verificato che il terreno sia
stabile e in grado di sostenere il peso della macchina e, dove
SI
8.
presenti, resistere alla pressione degli stabilizzatori? E’ stata
verificata l’assenza di cunicoli o cisterne?
NO
Misure generali di
sicurezza
E’ stata verificata l’assenza di linee elettriche non protette o
sufficientemente protette o ostacoli in prossimità del raggio di
9.
azione della macchina?
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
3. “registro di controllo” allegato alla macchina? L’utilizzatore può SI
disporre del manuale d’uso e manutenzione?
4.
5.
Il personale è stato valutato idoneo alla mansione,
adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della PLE ?
L’utilizzo della PLE rientra nei limiti di impiego illustrati nel
manuale della macchina?
Prima di utilizzare la macchina è stato effettuato un controllo
pre-operativo (giro faro, segnali luminosi, pittogrammi,
6. funzionalità di tutti i comandi, ecc.)? E’ stato verificato che il
livello del carburante o la carica degli accumulatori sia
sufficiente per tutta la durata delle lavorazioni?
7.
10.
Le condizioni ambientali sono idonee per l’utilizzo della
macchina (atmosferiche, visibilità/illuminazione, vento,
atmosfera esplosiva, luoghi arieggiati per macchine a
combustione)?
La macchina è stata posizionata in modo pianeggiante o
comunque in rispetto ai limiti imposti dal costruttore?
SI
22/70
23. Quesito
Risposta
Il sito dove viene posizionata la PLE è sgombro e delimitato
SI
11. così come l’area sottostante la piattaforma di lavoro? Sono
state gestite le possibili o indebite interferenze con altri mezzi?
Riferimento Linea
Guida
NO
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
Prima di accedere sulla macchina è stata verificata la portata
massima e il numero di persone consentite sulla piattaforma?
E’ stato valutata anche in relazione dello sbraccio o
12.
dell’estensione della piattaforma? E’ stato valutato anche il
carico aggiuntivo di lavorazioni in quota?
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
L’operatore è dotato di elmetto, guanti, scarpe
antinfortunistiche, guanti e un sistema di trattenuta all’interno
13. della piattaforma? E’ dotato anche di ulteriori DPI necessari
alle lavorazioni in quota?
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
14.
In caso di un’eventuale spostamento della PLE con la
piattaforma di lavoro sollevata è stato verificato che la
macchina sia abilitata a tale operazione? (tipo 3
Classificazione secondo EN 280)
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
15.
Durante le operazioni è sempre presente una persona a terra
per la gestione delle emergenze e/o interferenze?
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
NO
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
La piattaforma è movimentata con cautela e bassa velocità per
SI
18.
evitare urti con ostacoli fissi?
NO
Misure generali di
sicurezza
Schede di
lavorazione
E’ stato verificato che la macchina non sia utilizzata come
apparecchio di sollevamento materiale?
SI
NO
Misure generali di
sicurezza
A fine turno la macchina è stata collocata in posizione di sosta
SI
come indicato dal costruttore?
NO
Misure generali di
sicurezza
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa il manovratore e gli
operatori a bordo hanno concordato un sistema di
16. comunicazione e di segnalazione con il personale a terra per
l’esecuzione delle manovre?
In caso di un’eventuale sbarco in quota dalla piattaforma è
stato verificato che non sia espressamente vietato dal
17. costruttore e che sia predisposta e rispettata una procedura
operativa apposita?
19.
20.
SI
Le risposte devono essere tutte positive
In caso di risposte negative consultare la Linea Guida al capitolo di riferimento.
23/70
24. FORMAZIONE PER L'USO IN SICUREZZA
La presente scheda di FORMAZIONE PER L’USO IN SICUREZZA delle PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI è stata redatta secondo le indicazione del Gruppo di progetto “Laboratorio costruzioni – Formazione”.
TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
(PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI)
PER LE QUALI E' RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE
DESTINATARI
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
(8 – 10 – 12 ORE)
PARAMETRI
DESCRIZIONE
Art. 73, comma 4 - art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/08
2. NORMA DEFINITORIA
Art 73,comma 5, D.Lgs. 81/08
ACSR n. 53 del 22/02/2012 - ALLEGATO III
Circolare Regione Lombardia D.G. Salute 25 ottobre 2013, n.20
3. REQUISITI FUNZIONE
• Frequenza a corso di formazione con verifica finale
• Abilitazione all’uso
4. COLLABORAZIONE
CON ORGANISMI
PARITETICI
A.
NORMATIVA
1. NORMA OBBLIGO
5. AGGIORNAMENTO
Sì. (v. Sezione E della presente scheda)
6. SANZIONI PER
MANCATA FORMAZIONE
Datore di lavoro e dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a
7.014,00 euro
7. RESPONSABILE
PROGETTO FORMATIVO
Nel progetto formativo devono essere esplicitati i contenuti della formazione
erogata indicando i seguenti elementi minimi:
• Tipologia di percorso di riferimento;
• Ore di formazione programmate;
• Nominativi dei docenti, degli esperti e di altre figure che intervengono
nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative;
• Modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc.).
B.
SOGGETTI EROGATORI
Deve essere individuato e indicato; può essere anche il docente.
24/70
25. PARAMETRI
DESCRIZIONE
8. SOGGETTI
FORMATORI
Soggetti legittimati:
a) Regioni e province autonome anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante il personale tecnico
impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) INAIL;
d) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di
impiego delle attrezzature di cui all'Accordo 22/02/2012 oggetto della formazione
anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1
dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, nonché le Associazioni dei professionisti senza
scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi;
f) Le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (queste ultime
limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all'Accordo 22/02/2012
oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità
al modello di accreditamento definito in ogni Regione e provincia autonoma ai
sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23
gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dalla
medesima Intesa;
g) I soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di
entrata in vigore dell'Accordo 22/02/12, nella formazione per le specifiche
attrezzature accreditati in conformità del modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e
pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al
modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi
dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio
2009;
i) Gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10
settembre 2003 n°
276 e successive modifiche e integ razioni e gli organismi
paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n° 81/2208 e
per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n°
81/2008
entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
j) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
9. DOCENZA
• docenti con esperienza documentata almeno triennale sia nella formazione che
nel settore della prevenzione;
• personale con esperienza professionale pratica documentata almeno triennale
nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature;
• personale interno alle aziende utilizzatrici in possesso dei requisiti indicati;
• deve essere individuato il responsabile del progetto formativo che può essere
anche un docente.
25/70
26. 10. REQUISITI DI
ACCESSO
Formazione di base per lavoratori
11. DURATA MINIMA
• modulo giuridico/normativo: 1 ora
• modulo tecnico: 3 ore
• modulo pratici specifici:
4 ore: PLE che operano su stabilizzatori
4 ore: PLE che possono operare senza stabilizzatori
6 ore: entrambe le attrezzature
Nota: il modulo giuridico/normativo e il modulo tecnico sono propedeutici ai moduli
pratici specifici.
12. NUMERO MAX
PARTECIPANTI
Massimo 24 unità per ogni corso
13. RAPPORTO
DOCENTE/ALLIEVO
Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al
rapporto di 1 a 6
14. FREQUENZA
90% delle ore di formazione previste
15. ATTESTAZIONE
L’attestato è rilasciato direttamente dal soggetto che realizza il corso secondo il
modello riportato nell’allegato I della circolare regionale 25 ottobre 2013, n.20.
Valutazione:
1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a
risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova,
che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta
la ripetizione dei due moduli.
2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli
pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione
di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per
il punto 3.3, concernenti i seguenti argomenti.
C.
ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE
Attestato di frequenza e apprendimento.
Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
16. VERIFICA
APPRENDIMENTO
2.1. Per il punto 3.1:
a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli
pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del
percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro - Messa a riposo della
PLE a fine lavoro);
b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma
alla posizione di lavoro;
c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore Comportamento in caso di guasti).
2.2. Per il punto 3.2:
a) spostamento della PLE sulla postazione di. impiego (Controlli pre-utilizzo Pianificazione del percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa
a riposo della PLE a fine lavoro);
b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e
posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa,
rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;
c) simulazione dì manovra in emergenza (Recupero dell’operatore Comportamento in caso di guasti).
26/70
27. 2.3.Per il punto 3.3:
a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli
pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione dei
percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della
PLE a fine lavoro);
b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e
posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa,
rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;
c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore Comportamento in caso di guasti).
3.Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere
superate.
4.Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di
ripetere il modulo pratico.
5.L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% de! monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
Soggetto che accerta l’apprendimento:
• L'accertamento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un
docente da lui delegato.
• Il verbale relativo alle valutazioni va trasmesso alle Regioni o Province
autonome competenti al fine di costituire un registro informatizzato.
È prevista la tenuta di un registro di presenza dei partecipanti recante: elenco degli
stessi con firme, nominativo e firma dei docenti, contenuti, ora e inizio fine, modelli
di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.
17. REGISTRAZIONE
Il registro deve essere composto da fogli non asportabili e numerati e redatto, per
ogni corso realizzato, nel rispetto dei requisiti minimi di registrazione, quali:
• Compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
• Firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
• Firme dei docenti e dei tutor (se previsti).
Il registro deve essere compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile
del progetto formativo.
18. MATERIALE
DIDATTICO
Materiale distribuito, diapositive, dispense, opuscoli, libri, procedure, elaborati per
esercitazioni, lavori di gruppo, ecc.
Se necessario e disponibile: materiale stampato in multilingua (italiano con testo
tradotto a fronte) a supporto dell’attività didattica, relativo alle tematiche affrontate
durante il corso.
19. CREDITO
FORMATIVO
Il modulo giuridico-normativo (1 ora) deve essere effettuato una sola volta per
corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.
27/70
28. 20. OBIETTIVI
FORMATIVI
21. METODOLOGIA
DIDATTICA
• Privilegiare le metodologie attive che comportano la centralità dell'allievo nel
percorso di apprendimento.
• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle
esperienze in aula, lavori di gruppo.
• Prevedere dimostrazioni e prove pratiche in condizioni di utilizzo normali e
anomale.
Nota: in base a quanto dettato dall’Allegato I dell’ACSR 53/2012 per le attività
pratiche devono essere disponibili aree, attrezzature e DPI idonei.
D.
CONTENUTI E METODOLOGIA
Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti
condizioni:
22. E-LEARNING
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei
soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché
le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La
formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere
l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà
prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
1) titolo del corso;
2) ente o Soggetto che io ha prodotto;
3) obiettivi formativi;
4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
5) regole di utilizzo del prodotto;
6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento;
7) strumenti di feedback.
c) Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la
gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza
almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
d) Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo
tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove
tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento
finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data
presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va
ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi
di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato
realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata
dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve
essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli
obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne
conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato
per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo
un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
La formazione in modalità e-learning, esclusivamente per la parte di formazione
generale relativa ai moduli giuridico-normativo e tecnico, deve essere erogata nel
rispetto delle indicazioni fornite con Circolare regionale n. 17/2013.
28/70
29. 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
22. CONTENUTI
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di
attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali
e specifiche.
2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro
funzione.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì
trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta
dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione,
azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
3. Moduli pratici specifici
3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
3.1.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione,
livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile,
piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.1.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di
comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di
istruzioni della PLE.
3.1.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di
assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in
quota, condizioni del terreno.
3.1.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì
lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento
stabilizzatori e livellamento.
3.1.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi
dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di
movimentazioni della piattaforma in quota.
3.1.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il
recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
3.1.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea,
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
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30. 3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione,
livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile,
piattaforma e relativi sistemi di collegamento,
3.2.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di
comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di
istruzioni delia PLE.
3.2.4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in
quota, condizioni del terreno.
3.2.5. Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul
luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro.
3.2.6. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi
dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di
movimentazioni della piattaforma in quota.
3.2.7. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il
recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
3.2.8. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea,
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori
che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)
3.3.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione,
livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile,
piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di
comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di
istruzioni della PLE.
3.3.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di
assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
3.3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in
quota, condizioni del terreno.
3.3.6. Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di
lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul
luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
3.3.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi
dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di
movimentazioni della piattaforma in quota.
3.3.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il
recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
3.3.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea,
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
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31. E. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
24. Organizzazione
I requisiti di organizzazione e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento
sono i medesimi dei corsi di formazione iniziale.
25. Periodicità
L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato.
26. Durata
durata minima di 4 ore
27. Soggetti formatori
v. punto B8 della presente scheda
28. Contenuti
Almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici. In funzione dell’analisi dei
bisogni formativi e per mantenere nel tempo un adeguato livello formativo degli
addetti.
Il progetto formativo degli organismi paritetici di cui al sistema Formedil “MICS Abilitazione macchine” è stato
riconosciuto come equivalente alla norma definitoria dal Ministero del Lavoro con lettera del 14.12.2012.
In tale percorso si specifica inoltre che
in caso di mancata esperienza professionale nell’uso
dell’attrezzatura/macchina di almeno 12 mesi, la prova pratica finale è effettuata al termine di un ulteriore
periodo di lavoro in impresa, pari a sei mesi dalla frequenza al corso con affiancamento del lavoratore da
parte di un tutor.
31/70
32. IDONEITA’ SANITARIA ALL’UTILIZZO
L’attuazione di sorveglianza sanitaria mirata per i lavoratori che utilizzano piattaforme elevabili in
cantiere trova piena giustificazione se si considera che il lavoro in quota, indipendentemente dal
contesto in cui viene eseguito, ha tali peculiarità di rischio nonché gravità di danni potenzialmente
derivanti che essa può a ben diritto essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori.
Rientra, dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.
81/08, “nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in
rapporto alla loro salute e sicurezza”.
D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle costruzioni sono soggetti alla sorveglianza
sanitaria per tutti gli altri rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore Generale
Sanità n°
5408 19/06/2012 Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia:
Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 – n. 20647).
Scopo della presente Linea Guida è quindi quello di qualificare la sorveglianza sanitaria già
effettuata anche in modo mirato a questo tipo di attività.
Le finalità della sorveglianza sanitaria sono sostanzialmente due:
- la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione.
A questo riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi in
sicurezza in situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e comportamentali adeguate alle
situazioni da affrontare; assenza di disturbi dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato
sensitivo; assenza di controindicazioni all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro la
caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria
Il protocollo di sorveglianza sanitaria può essere articolato in accertamenti di primo e di
secondo livello, questi ultimi da effettuarsi qualora quelli di primo livello abbiano evidenziato
necessità di approfondimenti.
Negli accertamenti di primo livello gli strumenti principe della sorveglianza sanitaria sono
l’anamnesi e la visita medica, integrate da alcuni esami e valutazioni specialistiche.
E’ opportuno che la rilevazione della sintomatologia avvenga mediante l’impiego di questionari
standardizzati e validati, dei quali si fornisce indicazione al paragrafo Riferimenti bibliografici.
Per la rilevazione/registrazione dell’esame obiettivo non si propone uno schema obbligato,
affidandone la conduzione alla professionalità del Medico Competente in funzione del caso
specifico in esame.
Gli accertamenti diagnostici a corredo della visita medica, molti dei quali già correntemente
effettuati a cura del Medico Competente, vengono differenziati fra il momento della valutazione
preventiva e quello della valutazione periodica.
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33. In sede di valutazione di idoneità preventiva si propone:
- Esami di laboratorio: esame emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica, transaminasi
e gamma GT sieriche, colesterolemia, trigliceridemia, creatininemia, glicemia a digiuno, esame
urine;
- Determinazione dell’acuità visiva per lontano, almeno con tavola optometrica;
- ECG basale;
- Spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi espiratori);
- Esame audiometrico;
- Valutazione del senso dell’equilibrio con esame clinico (manovra di Romberg; prova indicenaso; prova della deviazione degli indici; prova della marcia; ricerca del nystagmo spontaneo).
In sede di valutazione di idoneità periodica si propone:
- visita medica con periodicità annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e
dell'età del lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuità visiva
per lontano, con tavola optometrica, ECG, Spirometria, esame audiometrico, valutazione del senso
dell'equilibrio.
Negli accertamenti di secondo livello, da prevedersi In presenza di sintomi e/o segni clinici
sospetti per patologia, il programma sanitario può essere integrato da consulenze e valutazioni
specialistiche più raffinate, quali ad esempio una valutazione cardiologica con eventuale ECG
dinamico ed ecocardiogramma nei soggetti a elevato rischio coronarico; una valutazione
neurologica con EEG in caso di sintomi neurologici; un esame otovestibolare in caso di presenza di
disturbi dell’equilibrio.
Condizioni ostative all’idoneità
Vengono indicate le seguenti patologie da considerarsi ostative all’idoneità specifica a lavoro
in quota:
o
tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;
o
la grave obesità (BMI > 40);
o
le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e
le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
o
gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia
farmacologica;
o
il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
o
le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.
I lavori su piattaforme elevabili sono inoltre da vietare:
- agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata dal
D.Lgs 4 Agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei b ambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al 7 mesi di età del figlio,
potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente citati
nell’allegato A del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8
marzo 2000, n. 53”.
Si rammenta, infine, che al pari delle altre attività di cantiere, vige il divieto di assunzione e
somministrazione di alcol.
33/70
34. Elenco dei possibili utilizzi (ambito cantieri edili)
Occasioni di
utilizzo
Montaggio
strutture
prefabbricate
Montaggio
magazzini
automatizzati
Descrizione del contesto operativo
Il montaggio di
strutture prefabbricate prevede il
posizionamento ed il fissaggio di vari elementi in cemento
armato, metallo o legno. Il posizionamento viene effettuato
con l’ausilio di uno o più attrezzature di sollevamento. La
piattaforma di lavoro viene, in genere utilizzata, per la fase
di fissaggio degli elementi. L’operatore dispone delle
attrezzature di fissaggio a bordo piattaforma. In molti casi a
bordo piattaforma è disponibile la linea elettrica o linea ad
aria compressa.
La movimentazione della piattaforma avviene in alcuni casi
in spazi molto ridotti.
Il montaggio di strutture di magazzini industriali a sviluppo
verticale ed automatizzati prevede il montaggio ed il
fissaggio di elementi verticali ed orizzontali che formano
anche la struttura portante. Dopo il montaggio della struttura
si procede al rivestimento esterno. Il posizionamento degli
elementi viene effettuato con l’ausilio di uno o più
attrezzature di sollevamento. La piattaforma di lavoro viene,
in genere utilizzata, per la fase di fissaggio degli elementi.
L’operatore dispone delle attrezzature di fissaggio a bordo
piattaforma. In molti casi a bordo piattaforma è disponibile la
linea elettrica o linea ad aria compressa.
La movimentazione della piattaforma viene effettuata in
spazi molto ridotti.
La piattaforma viene utilizzata in tutte le fasi di
completamento dell’impianto e per il montaggio del
rivestimento esterno.
Osservazioni
Queste attività prevedono in molti casi la
contemporanea presenza di altre
attrezzature di sollevamento persone e
materiali con rischi interferenziali che
possono essere generati o da interferenze
dei bracci o degli elementi prefabbricati
movimentati che possono causare il
ribaltamento della macchina.
Atri rischi presenti durante la lavorazione il
rischio di urto e schiacciamento
dell’operatore presente a bordo della
piattaforma.
Queste attività prevedono in molti casi la
contemporanea presenza di altre
attrezzature di sollevamento persone e
materiali con rischi interferenziali che
possono essere generati o da interferenze
dei bracci o degli elementi prefabbricati
movimentati che possono causare il
ribaltamento della macchina.
Atri rischi presenti durante la lavorazione il
rischio di urto e schiacciamento
dell’operatore presente a bordo della
piattaforma.
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Tipologia di
macchine
Piattaforme
semoventi a braccio
telescopico (+Jib)
Piattaforme
semoventi a braccio
articolato
Piattaforme
semoventi verticali
Piattaforme
semoventi a braccio
telescopico (+Jib)
Piattaforme
semoventi a braccio
articolato
Piattaforme
semoventi verticali
35. Occasioni di
utilizzo
Rivestimenti di
facciate
Interventi di
finitura edile,
intonacatura e
pitture edili
Descrizione del contesto operativo
Il rivestimento delle facciate nella edilizia può essere
eseguita utilizzando varie tipologie di materiali: pannelli
prefabbricati, laminati plastici, pannelli in metallo, vetrate
ecc..
Il montaggio avviene fissando gli elementi su una struttura di
supporto. Il posizionamento degli elementi può essere
effettuato utilizzando la piattaforma di lavoro o con l’ausilio
di uno o più attrezzature di sollevamento.
Gli elementi da montare possono essere trasportati in quota
con la piattaforma di lavoro. L’operatore dispone delle
attrezzature di fissaggio a bordo piattaforma. In molti casi a
bordo piattaforma è disponibile la linea elettrica o linea ad
aria compressa.
Osservazioni
Vanno considerati i rischi derivanti dal
trasporto e posizionamento degli elementi
di rivestimento. I pannelli devono essere
tenuti all’interno della piattaforma
utilizzando supporti che ne impediscono la
caduta. Tenere in considerazione la
resistenza al vento delle pannellature.
Utilizzare piattaforme di lavoro di ampie
dimensioni.
Tipologia di
macchine
Piattaforme
semoventi a braccio
telescopico (+Jib)
Piattaforme
semoventi a braccio
articolato
Sollevatori
telescopici attrezzati
con piattaforma di
lavoro
Piattaforme
semoventi verticali
Tutte le tipologie
Gli interventi per l’esecuzione dei lavori di finitura ed
intonacatura comprendono attività che possono essere
effettuate sia all’aperto che in ambiente chiuso, sia in luoghi
con ampi spazi per il movimento che in ambienti angusti e
può riguardare superfici verticali come le pareti, orizzontali
come i soffitti ed anche oblique.
L’utilizzo della piattaforma consente un veloce spostamento
lungo la parete e la disponibilità a bordo della piattaforma
del materiale e attrezzatura necessaria. Le dimensioni della
piattaforma permettono una facile ed agevole manipolazione
degli stessi da parte dell’operatore ed un agevole
movimento di tronco ed arti superiori in tutte le direzioni.
Tener conto del
contesto operativo
per la scelta della
macchina
35/70
36. Occasioni di
utilizzo
Esecuzione di
impianti
(elettrici,
idraulici,
trattamento
aria ecc.)
Manutenzioni
edili
Manutenzione
di impianti
Descrizione del contesto operativo
Osservazioni
Gli interventi per l’esecuzione dei lavori relativi
all’installazione di impianti comprendono attività che sono
effettuate generalmente in ambiente chiuso, sia in luoghi
con ampi spazi per il movimento che in ambienti angusti .
Generalmente questi lavori sono preceduti da interventi di
preparazione per la successiva realizzazione dell’impianto
medesimo: es. esecuzione di sottotracce, installazione di
staffe di supporto ecc., successiva opera di chiusura delle
tracce e dei fori con malta.
Questi tipi di operazione avvengono di solito utilizzando
attrezzature manuali (martello e scalpello, martelli a
percussione o trapani elettrici) attrezzature che in alcuni casi
possono avere un certo peso. L’intervento prevede la
necessaria disponibilità di materiale ed attrezzi nel punto di
esecuzione della lavorazione, con una esigenza di facile ed
agevole manipolazione degli stessi da parte dell’operatore
ed un agevole movimento di tronco ed arti superiori in tutte
le direzioni.
Gli interventi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
possono prevedere interventi di breve durata comprendono
attività che sono effettuate sia all’aperto che in ambiente
chiuso, sia in luoghi con ampi spazi per il movimento che in
ambienti angusti.
Questi tipi di operazione avvengono di solito utilizzando
attrezzature manuali (martello e scalpello, martelli a
percussione o trapani elettrici ) attrezzature che in alcuni
casi possono avere un certo peso.
L’intervento prevede la necessaria disponibilità di materiale
ed attrezzi nel punto di esecuzione della lavorazione, con
un’esigenza di facile ed agevole manipolazione degli stessi
da parte dell’operatore ed un agevole movimento di tronco
ed arti superiori in tutte le direzioni.
Tipologia di
macchine
Tutte le tipologie
Tener conto del
contesto operativo
per la scelta della
macchina
In fabbricati
industriali per
l’esecuzione di
impianti si utilizzano
piattaforme di lavoro
semoventi verticali;
le dimensioni della
piattaforma di lavoro
e la portata
consentono la
massima operatività
Tutte le tipologie
Tener conto del
contesto operativo
per la scelta della
macchina
36/70
37. SBARCO IN QUOTA
Premessa
La piattaforma di lavoro elevabile è una macchina generalmente progettata per il solo
sollevamento di persone a quote diverse, allo scopo di effettuare lavori di manutenzione,
costruzione o altro dall’interno della piattaforma stessa; pertanto, essa non è destinata al
trasferimento di lavoratori tra livelli diversi o per lo sbarco uscendo dalla piattaforma di lavoro in
quota.
La possibilità di sbarcare in quota da una piattaforma di lavoro elevabile non rientra tra le modalità
di utilizzo, per le quali la norma armonizzata UNI EN 280 conferisce presunzione di conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine, in quanto detta norma non contempla i
rischi derivanti da “accessi o uscite dalla piattaforma di lavoro da livelli diversi”.
La stessa norma prevede che per l’utilizzo della PLE con metodi o condizioni di lavoro particolari,
che non rientrino in quelli specificati dal fabbricante, l’utilizzatore deve ottenere l’approvazione del
fabbricante stesso con delle linee guida specifiche.
Alcuni fabbricanti di piattaforme di lavoro elevabili prevedono tra le modalità di utilizzo la possibilità
di effettuare lo sbarco in quota dalla piattaforma; a tale scopo forniscono una procedura puntuale
con gli elementi minimali per garantire il rispetto delle norme in vigore in materia di lavoro in quota.
Le PLE e lo sbarco in quota
Con riferimento ai diversi regimi di immissione sul mercato di piattaforme di lavoro elevabili,
possono essere distinti i seguenti casi:
a) PLE marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine (con certificazione redatta in riferimento
alla UNI EN 280);
b) PLE marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine (con certificazione redatta in assenza
della UNI EN 280, prima del Giugno 2002);
c) PLE non marcata CE (antecedente all’entrata in vigore del DPR 459/96).
Dalla valutazione dei documenti a corredo della macchina, possono essere definite le seguenti
situazioni per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota:
1) libro di uso e manutenzione con esplicito divieto, da parte del costruttore della macchina,
per il suo utilizzo per lo sbarco in quota;
2) libro di uso e manutenzione senza nessun riferimento, da parte del costruttore della
macchina, per il suo utilizzo per lo sbarco in quota;
3) libro di uso e manutenzione con procedura di lavoro, redatta dal costruttore della macchina,
per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota, con definiti i limiti di impiego;
4) assenza di libro di uso e manutenzione (macchine non marcate CE).
L’utilizzo di PLE per attività dove viene previsto lo sbarco in quota non costituisce prassi ordinaria
per l’esecuzione di lavori in elevazione, bensì deve costituire una modalità di lavoro accettabile
solo per l’esecuzione di interventi di riparazione, manutenzione, ecc. che abbiano durata limitata
nel tempo (non superiore a una giornata).
Procedura
Partendo dal presupposto che le PLE di cui al punto 1) del precedente “Paragrafo” non potranno
mai essere utilizzate per lo sbarco in quota, che per quelle del punto 3) dovranno essere seguite
scrupolosamente le indicazioni fornite dal costruttore, per le altre situazioni l’utilizzatore deve
prevedere una specifica procedura di lavoro che tenga conto, almeno, delle indicazioni di seguito
riportate.
37/70
38. La possibilità di sbarco e reimbarco da posizioni diverse da quella di partenza dovrà essere
oggetto di una rigorosa e specifica valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, che
coinvolga, qualora ancora esistente, il costruttore della PLE e che tenga conto delle caratteristiche
tecniche dell’attrezzatura, delle condizioni del cantiere e della natura delle operazioni da svolgere.
La valutazione dei rischi dovrà considerare in particolare i seguenti fattori:
o
o
o
o
o
o
o
o
modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dalla piattaforma della PLE alla zona di
sbarco;
caduta di persone durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla struttura;
caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla
struttura;
movimento improvviso della PLE o della piattaforma di lavoro;
carichi aggiuntivi imposti alla PLE, che potrebbero influenzare la stabilità o sovraccaricare
la macchina;
scarico improvviso dell’eventuale materiale trasportato;
danni alla PLE o alla struttura di sbarco, causati da un movimento involontario della PLE;
evacuazione dei lavoratori sbarcati in caso di emergenza.
All’esito della valutazione dei rischi, dovranno essere adottate misure tecniche e/o organizzative
idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili, redigendo una procedura operativa di sicurezza, da
adottarsi da parte degli operatori sotto la supervisione di un preposto.
In particolare:
•
•
•
lo sbarco dovrà essere reso adeguatamente sicuro, mediante la protezione della zona di
sbarco con mezzi di protezione collettiva o con la predisposizione di un punto fisso di
ancoraggio o di una linea vita quali sistemi necessari per poter consentire al lavoratore di
operare sempre in condizioni di sicurezza;
l’abbandono della piattaforma dovrà essere effettuato in modo tale da non generare
pericolosi effetti dinamici dovuti alla elasticità della struttura estensibile;
il sistema anticaduta indossato dal lavoratore dovrà essere dotato di doppio cordino in
modo da consentire al lavoratore di assicurarsi ai citati punti fissi di ancoraggio o alla linea
vita prima di liberarsi dal punto di ancoraggio presente sulla piattaforma.
Il punto di ancoraggio della piattaforma non può essere utilizzato come punto fisso di ancoraggio
per il sistema anticaduta impiegato durante l’esecuzione del lavoro in quota sulla struttura esterna
oggetto dell’intervento.
Per la scelta della PLE è inoltre necessario rispettare le seguenti disposizioni:
a) la macchina deve avere portata minima di 2 persone (durante l’operazione di sbarco una
persona deve rimanere in piattaforma per l’eventuale azionamento dei comandi per
correzioni di quota che si può modificare per effetto dell’elasticità della struttura
estensibile);
b) per limitare le variazioni di quota della piattaforma dovute alla elasticità della struttura
estensibile, durante lo sbarco del lavoratori trasportati, lo sfilo della struttura estensibile non
deve superare il 75% dell’estensione nominale massima;
c) la piattaforma scelta deve essere progettata in modo che il cancello di entrata/uscita non
obblighi lo sbarco in zone non sicure (es.: cancello posizionato su un lato della piattaforma
non girevole);
d) i lavoratori che sbarcano in quota dalla piattaforma, devono essere formati e addestrati
all’utilizzo dei DPI di III categoria e più in generale dei sistemi anticaduta ove ne sia
necessario l’utilizzo.
38/70
39. PROCEDURA DI EMERGENZA
L’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza e di soccorso nel
quale siano indicate le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma
in caso di emergenza.
La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro, essa prevede precisi obblighi quali:
1) programmazione degli interventi;
2) istruzioni ai lavoratori sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non
possa essere evitato;
3) formazione in materia di primo soccorso;
4) informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.
Un rapido soccorso dell’operatore in piattaforma, che non possa azionare i comandi posti nella
stessa, può evitare conseguenze più gravi.
E’ quindi indispensabile che sia prevista sempre la presenza a terra, anche per più PLE, di almeno
un operatore che conosca e sappia eseguire le manovre di emergenza per recuperare la
piattaforma e/o possa attivare eventuali soccorsi.
Tutte le PLE sono dotate di un sistema di emergenza sostitutivo dell’azionamento principale, che
garantisce, in caso di guasto, che la piattaforma possa essere riportata a terra.
Le modalità di recupero della piattaforma differiscono da macchina a macchina, anche in funzione
della tipologia della PLE.
Sistema di emergenza sostitutivo dell’azionamento principale
Le procedure per le manovre in caso di emergenza oltre ad
essere riportate nel manuale di uso e manutenzione, sono
riportate anche vicino ai comandi a terra.
La normativa prevede che i comandi a terra siano protetti
contro l'azionamento non autorizzato e possano essere
utilizzati di norma come comandi di emergenza.
Quadro comandi per emergenza posto a terra
L’azionamento non autorizzato o involontario dei comandi a terra, deve essere impedito
selezionando la postazione di lavoro (a terra o in piattaforma) tramite la chiave di selezione, o con
la chiusura a chiave del quadro comandi, o con il blocco della leva di selezione comandi
terra/piattaforma.
39/70
40. Nel caso siano adottate chiavi, queste devono essere sempre disponibili all’operatore a terra, ed è
importante che tale indicazione sia riportata nella procedura del piano di emergenza, per evitare
che le chiavi siano in possesso del solo operatore in piattaforma.
Prevedere, ad esempio, che la chiave sia a bordo macchina oppure che sia disponibile una copia
affidata all’addetto al recupero o ad un preposto.
In evidenza la chiave selettore posto di manovra
La procedura per il recupero d’emergenza della piattaforma solitamente è prevista in due casi:
malore dell’operatore in piattaforma o mancanza di energia alla macchina.
Altri casi che necessitano di un recupero di emergenza, con esclusivo aiuto di soccorritori esterni
che impiegano altre attrezzature di lavoro possono essere:
a) contatto con linee elettriche;
b) perdita di stabilità della PLE per cedimento di uno stabilizzatore o del terreno sotto una
ruota;
c) guasti alla macchina, o comunque situazioni operative, che impediscono il corretto ed
autonomo utilizzo dei sistemi di recupero della piattaforma in modo sicuro.
E’ bene sottolineare, quale criticità, che la norma tecnica di riferimento per le PLE non contempla
le procedure da adottare in caso di contemporaneo guasto della macchina e malore dell’operatore
in piattaforma.
Recupero operatore da parte di soccorritori “specializzati”
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41. Utilizzo delle PLE per lavori di potatura e manutenzioni del verde
1.
Descrizione del contesto operativo
Esecuzione di interventi di potatura ed arboricoltura.
Le lavorazioni possono riguardare:
• interventi di potatura;
• abbattimento controllato di alberi ad alto fusto;
• arboricoltura;
• manutenzione del verde e rampicanti su pareti verticali, mura ed edifici.
2.
Condizioni organizzative e operative delle PLE
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice a seguito della valutazione dei rischi individua nel POS dello
specifico cantiere, la PLE quale attrezzatura di lavoro idonea per la realizzazione dello specifico
intervento. Tale scelta deve essere coerente con le indicazioni contenute nel PSC, se presente.
Le condizioni di utilizzo della PLE non devono essere aggravate dal contesto di cantiere, dal piano di
appoggio non idoneo, dalle linee elettriche non sufficientemente protette e dalle condizioni ambientali
non idonee (vedi capitolo misure generali).
La potatura e l'abbattimento di un albero non sono interventi banali. I pesi e le forze in gioco sono
tutt'altro che trascurabili. L’abbattimento controllato di alberi ad alto fusto con l’uso della PLE prevede il
taglio del fusto in pezzi.
Le modalità di lavorazione possono prevedere la presenza sul luogo di lavoro di più piattaforme di
lavoro elevabili e di altre attrezzature di sollevamento e trasporto. In alcuni casi l'abbattimento è
eseguito con l'ausilio di un'autogrù che consente il taglio di pezzi molto grandi e pesanti. Le fasi
operative devono essere pianificate in modo da gestire correttamente i rischi interferenziali dal
contemporaneo utilizzo nella stessa area di movimentazione di più attrezzature.
3.
Descrizione del piano di appoggio
Base di appoggio:
Per potature e taglio di alberi situati a lato di strade la base d’appoggio di norma è solida, costituita dal manto
stradale.
Per lavori di potatura, arboricoltura e abbattimento di alberi in parchi e giardini il terreno è in genere non
compatto e/o sconnesso.
Nel caso di terreni non compatti e/o sconnessi è necessario l’ausilio di macchine dotate di stabilizzatori
sotto i quali posizionare gli elementi di ripartizione del carico.
4.
Quota e area di lavoro
Variabili a seconda delle caratteristiche dimensionali degli alberi sui quali si deve operare e le
caratteristiche della macchina, nel rispetto dei limiti massimi di impiego indicati dal costruttore.
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42. 5.
Descrizione della funzione svolta dalla PLE
Utilizzata come luogo di lavoro, rimanendo all’interno della piattaforma, e come mezzo di sollevamento in
quota sia degli operatori che di attrezzature e materiali, entro la portata massima permessa dalla
piattaforma stessa, verso le posizioni comprese nell’area di lavoro. L’accesso e lo sbarco dalla
piattaforma di lavoro è permesso solo mediante l’apposito cancelletto attraverso una posizione di
accesso definita. Il cancelletto deve essere richiuso.
L’accesso e lo sbarco dalla piattaforma di lavoro in quota è permesso solo con le PLE per le quali il
costruttore non ha esplicitamente vietato la possibilità nel manuale d’uso e manutenzione previa
valutazione dei rischi e conseguente redazione di specifica procedura consultando il costruttore della
macchina.
Le attrezzature e materiali devono essere collocati all’interno della piattaforma, devono essere limitati a
quelli necessari per le lavorazioni da eseguire e comunque di peso complessivo (operatori + materiali)
non superiore al carico nominale indicato dal costruttore, come evidenziato dalla targa posta sulla cesta.
6.
Descrizione del contesto organizzativo di utilizzo della PLE
Lavoro con assistenza da terra per la gestione dell’emergenza e per l’eventuale gestione di interferenze.
Durante gli spostamenti e le manovre del mezzo all’interno della zona, l’operatore dovrà adeguatamente
segnalarle e se necessario farsi aiutare dall’operatore a terra. Si dovranno interrompere le manovre nel
caso in cui siano presenti delle persone che possano incorrere in pericolo.
7.
Scelta della tipologia della PLE
A seconda delle condizioni organizzative, operative, data l’estrema variabilità delle specifiche condizioni
d’impiego nell’ambito delle manutenzioni del verde, il datore di lavoro a seguito della valutazione dei
rischi può scegliere tra le seguenti tipologie di PLE classificate secondo EN 280:
a) piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico
può essere all'esterno delle linee di ribaltamento. Lo spostamento della PLE con la piattaforma
di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro. (Gruppo B
tipo 3);
b) piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico
può essere all'esterno delle linee di ribaltamento. Lo spostamento è tecnicamente consentito
solo quando la PLE è in posizione di trasporto ossia in posizione di riposo (Gruppo B tipo 1)
c) piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è
sempre all'interno delle linee di ribaltamento. Lo spostamento della PLE con la piattaforma di
lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro. (Gruppo A tipo
3);
d) piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è
sempre all'interno delle linee di ribaltamento. Lo spostamento è tecnicamente consentito solo
quando la PLE è in posizione di trasporto ossia in posizione di riposo (Gruppo A tipo 1);
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43. La tipologia di piattaforma da utilizzare in tale contesto operativo varia in base alla tipologia di lavoro da
eseguirsi ed alle superfici di appoggio.
La necessità di raggiungere con la piattaforma di lavoro posizioni impossibili da raggiungere con
macchine a sviluppo verticale la scelta va indirizzata a macchine a braccio telescopico o con
combinazione di bracci articolati e telescopici (gruppo B)
A seconda della tipologia del terreno di appoggio, del lavoro da eseguirsi e degli spazi di
posizionamento o di movimentazione deve essere scelta la tipologia di carro.
Il carro può essere del tipo semovente nel caso di potatura e taglio alberi lungo strade e su terreni in
grado di supportare il peso della macchina e la pressione specifica dell’impronta delle ruote. La
disponibilità sul mercato di macchine munite di ruote per terreni sconnessi e a 4 ruote motrici pone il
datore di lavoro di fronte a molte scelte possibili per individuare la macchina più idonea alla tipologia del
lavoro da eseguirsi.
Nel caso di terreni meno compatti è necessario utilizzare macchine con carro munito di stabilizzatori
sotto i quali dovranno essere posizionate piastre di appoggio di dimensioni adeguate in modo da
ripartire il carico sul terreno.
Una tipologia di macchine particolarmente utilizzata in questo ambito lavorativo è il cosiddetto “ragno”.
Questo particolare tipo di attrezzatura può operare in situazioni dove operare con altre PLE diventa
difficile. Funzionano autonomamente, con motore termico e/o elettricamente. La struttura estensibile è
istallata su un carro cingolato che permette lo spostamento (solo con il braccio in posizione di riposo –
Gruppo B tipo 1) anche fuori strada e su forti pendenze. Le ridotte dimensioni di larghezza del carro
permettono di passare agevolmente anche in spazi ristretti. Si stabilizzano facilmente in spazi
strettissimi, su terreni irregolari e in forte pendenza e su superfici di portata ridotta.
Le macchine semoventi a sviluppo verticale (Gruppo A tipo 3) possono essere utilizzate nel caso di
manutenzione del verde su pareti verticali ma poco adatte a lavori su alberi ad alto fusto.
Gli elementi principali da considerare nella scelta della PLE sono:
− le modalità e possibilità di accesso al sito;
− le condizioni del terreno: pendenza, pendenza laterale, terreno accidentato;
− la consistenza e portata del terreno;
− gli ostacoli presenti sul terreno che possono rendere difficoltoso l’accesso (es: muretti, aiuole,
statue ecc.), loro dimensioni e la possibilità che possano essere rimossi;
− gli ostacoli da superare con il braccio come muri ed edifici per raggiungere con la piattaforma
la quota necessaria;
− gli spazi di manovra;
− la presenza di cavi elettrici o di altra natura (linee aeree in tensione, cavi telefonici, cavi in
acciaio ecc.);
− la presenza di canalizzazioni, canali di scolo rete idrica;
− l’altezza dell’albero o degli alberi da potare/curare;
− la forma e le dimensioni dei rami e della chioma;
− le possibilità di manovra intorno all'albero, tra i rami e all'interno della chioma;
− le condizioni, la portata e l’inclinazione del terreno;
− il numero di persone da trasportare in piattaforma;
− la portata necessaria della piattaforma di lavoro considerando anche il peso delle attrezzature
di lavoro da portare in quota.
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