SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
ISTITUZIONE DELLA
GESTIONE SEPARATA ENPAPI
LA LEGGE ISTITUTIVA
All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in
sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter,
che così recita:
“Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede
all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione
Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della
contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente,
nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio
2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla
predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi
eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata.”
CHI È ISCRITTO
Sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI per i
seguenti soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI:
• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
• i titolari di contratto a progetto, (art. 61-69 D.Lgs 276/2003)
• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati
e Cooperative,
• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Collegi
Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di
autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),
• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.
I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata sono
quelli percepiti in virtù dello svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto
proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista
in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti
nell’oggetto dell’arte o professione.
Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa anche quella di
docenza.
Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari,
anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad
effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole
professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione
non abituale (cd. mini cococo) sono iscritti alla Gestione Separata.
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione
Separata sono così stabilite:
TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE
ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI
DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO
In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente,
allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale,
dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Anno Aliquota IVS
2012 e 2013 27%
2014 28%
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI
PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO
PENSIONISTICO
Non è dovuto il contributo pari allo 0,72% e non si ha diritto all’erogazione delle
prestazioni assistenziali previste per chi versa l’aliquota aggiuntiva.
Anno Aliquota IVS
2012 18%
2013 20%
2014 21%
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO
La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta nel limite del massimale
contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95, pari:
•per l’anno 2012, ad € 96.149,00
•per l’anno 2013, ad € 99.034,00.
A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque
dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli
fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli Iscritti, si applica il
minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari:
•per l’anno 2012, ad € 14.930,00
•per l’anno 2013, ad € 15.357,00.
Es. anno 2013
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il
calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno
con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una
contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore è tenuto alla sola presentazione della domanda di
iscrizione.
Il collaboratore è comunque tenuto a comunicare al proprio
committente:
• la sua condizione previdenziale (se iscritto presso altra forma
previdenziale, pensionato ovvero provo di altra copertura),
• il superamento del massimale di reddito,
• se è stata presentata domanda di iscrizione
• eventuali altri dati con valenza fiscale
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il committente è tenuto alla comunicazione dei dati retributivi
relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della
contribuzione dovuta così come previsto per i collaboratori iscritti
alla Gestione Separata INPS
RIPARTIZIONE DELL’ONERE
La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del
committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il committente è tenuto quindi:
• ad inviare la domanda di “registrazione committente” con
l’indicazione dei propri dati unitamente all’elenco dei
collaboratori in servizio
• a trasmettere le denunce dei compensi utilizzando il software
DARC messo a disposizione da ENPAPI entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di pagamento del compenso (il software
permette al committente di comunicare all’ENPAPI i compensi dei
propri
• a versare la contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16
del mese successivo a quello di corresponsione del compenso
REGIME SANZIONATORIO COMMITTENTI
• Riferimenti normativi: Legge 23 dicembre 2000, n. 388. "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)”
• Evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b)
• La denuncia spontanea
• Omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a)
PRESTAZIONI
Gli Iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all’erogazione
delle seguenti prestazioni:
• pensione di vecchiaia
• assegno ordinario di invalidità
• pensione di inabilità
• pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
PENSIONE DI VECCHIAIA
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento
del 65° anno di età a condizione che risultino versati ed
accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
L’importo della pensione è determinato secondo il sistema
contributivo, moltiplicando il montante individuale dei
contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo
all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza
della pensione danno titolo al supplemento di pensione.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
Possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di
invalidità gli Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:
• la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a
meno di un terzo in modo continuativo per difetto fisico o
mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente;
• risultino versate almeno cinque annualità di effettiva
contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la domanda. Ai fini del raggiungimento dei
requisiti minimi di contribuzione effettiva, i periodi
afferenti le due gestioni si cumulano.
PENSIONE DI INABILITÀ
Possono chiedere l’erogazione della pensione di inabilità gli
Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:
• la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a
causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo
l’iscrizione, in modo permanente e totale
• l’evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata
in costanza di iscrizione all’Ente
• risultino versate almeno cinque annualità di effettiva
contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione
effettiva dell’attività e la relativa cancellazione dal Collegio.
PENSIONE AI SUPERSTITI, DI REVERSIBILITÀ O INDIRETTA
Nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale
risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva
(di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di
pensione) spetta una pensione a:
* La somma delle quote non può comunque superare il 100% della
pensione che sarebbe spettata al de cuius.
I SUPERSTITI LE PERCENTUALI*
Coniuge e figli
Coniuge 60%
Figlio unico, se non ha diritto il coniuge 70%
Ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge 20%
Ciascuno dei figli, se non ha diritto il coniuge 40%
Altre categorie di superstiti
Genitore 15%
Fratello o sorella 15%
ASSISTENZA
Coloro che, non titolari di altra posizione previdenziale o di
trattamento pensionistico, versano l’aliquota piena con
l’aggiunta dello 0,72%, hanno altresì diritto a:
• indennità di maternità e paternità
• indennità per congedo parentale
• assegno per il nucleo familiare
• indennità di malattia e di degenza ospedaliera
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
L’indennità è erogata in caso di parto, interruzione di gravidanza
dopo il 180° giorno, adozione e affidamento.
L’indennità viene corrisposta anche per i periodi di interdizione
anticipata.
L’indennità viene corrisposta al padre nel caso di morte o grave
infermità della madre o di abbandono del figlio nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
REQUISITI
Titolari di rapporto di collaborazione non pensionati e non iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria che facciano valere almeno 3
mesi di contribuzione accreditati nei 12 precedenti la data del parto
e che si astengano effettivamente dal lavoro.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
DURATA
Il periodo indennizzabile è pari a 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il
parto). Previo invio di certificazione medica il periodo di riferimento può
variare (1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto).
Il periodo indennizzabile è pari a 3 mesi nel caso in cui la richiesta sia
presentata dal padre (causa morte, infermità della madre o abbandono).
IMPORTO
L’indennità è calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante
da attività di collaborazione, dichiarato e prodotto nei 12 mesi precedenti
l’insorgenza del diritto. Nel caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi,
l’indennità è ridotta proporzionalmente.
MODAL ITÀ
L’istanza può essere presentata a partire dal compimento del settimo mese
di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
CONGEDO PARENTALE
Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 3 mesi di congedo parentale
da fruire in modo continuativo o frazionato entro l’anno di vita del bambino
o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
REQUISITI
Possono presentare domanda le Iscritte e gli Iscritti che abbiano titolo
all’indennità di maternità e di paternità, anche nei casi di adozione o
affidamento, e che abbiano il rapporto di lavoro in atto.
IMPORTO
L’importo erogato è pari al 30% del reddito preso a riferimento per
l’indennità di maternità/paternità
MODAL ITÀ
L’istanza deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in
caso contrario sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo
alla presentazione dell’istanza).
INDENNITÀ DI MALATTIA
REQUISITI
Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o
iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi
precedenti l’evento indennizzabile:
• abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata
• abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo.
PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO
Sono indennizzati tutti i giorni di malattia con un mino di 4 giorni e fino ad
un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.
MODALITÀ
La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un
anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia.
Il certificato medico deve essere trasmesso entro il termine perentorio di
2 giorni dal rilascio
INDENNITÀ DI MALATTIA
IMPORTO SPETTANTE
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno
dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:
• 4% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non
continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
• 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non
continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
• 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche
non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.
Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013:
• euro 10,85 per ogni giorno (4% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
• euro 16,28 per ogni giorno (6% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
• euro 21,71 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA
REQUISITI
Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o
iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi
precedenti l’evento indennizzabile:
• abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata
• abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo.
PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO
Tutti i giorni di ricovero in strutture pubbliche o convenzionate fino ad un
massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare
MODALITÀ
La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un
anno, calcolato dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA
IMPORTO SPETTANTE
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno
dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:
• 8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non
continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
• 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche
non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
• 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche
non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.
Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013:
• euro 21,07 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
• Euro 31,61 per ogni giorno (12% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
• euro 42,15 per ogni giorno (16% del massimale contributivo), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
REQUISITI
Hanno diritto a presentare l’istanza gli Assicurati che non siano pensionati o
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria nel caso in cui il reddito
complessivo del nucleo familiare nell’anno di riferimento sia composto, per
almeno il 70%, da redditi derivanti da collaborazione o da lavoro dipendente
e non sia superiore al limite fissato annualmente dalla tabelle INPS.
IMPORTO E DURATA
L’importo è determinato dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei
componenti e dal reddito. L’assegno è corrisposto esclusivamente per i mesi
in cui è presente l’accredito di contributi (IVS maggiorati dello 0,72%)
nell’anno di riferimento.
DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 01 febbraio dell’anno
successivo a quello in cui è stato prodotto reddito.

More Related Content

What's hot

Guida autoliquidazione inail 2014
Guida autoliquidazione inail 2014Guida autoliquidazione inail 2014
Guida autoliquidazione inail 2014Antonio Palmieri
 
Modello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneModello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneAntonio Palmieri
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLAntonio Palmieri
 
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateBonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateAntonio Palmieri
 
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLP
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLPWebinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLP
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLPVincenzo Senatore, LL.M. (US)
 
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiIncentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiAntonio Palmieri
 
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)ShapeMe
 
Reddito di incusione
Reddito di incusioneReddito di incusione
Reddito di incusioneredattori
 
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioni
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioniAutoliquidazione INAIL decreto riduzioni
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioniAntonio Palmieri
 
Riforma isee, l’inps emana la circolare
Riforma isee, l’inps emana la circolareRiforma isee, l’inps emana la circolare
Riforma isee, l’inps emana la circolarePaolo Soro
 

What's hot (20)

Guida autoliquidazione inail 2014
Guida autoliquidazione inail 2014Guida autoliquidazione inail 2014
Guida autoliquidazione inail 2014
 
Modello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneModello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla Compilazione
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
 
RIFORMA INPGI 2020
RIFORMA INPGI 2020RIFORMA INPGI 2020
RIFORMA INPGI 2020
 
Previdenza
PrevidenzaPrevidenza
Previdenza
 
Previdenza
PrevidenzaPrevidenza
Previdenza
 
Bonus IRPEF: faq
Bonus IRPEF: faqBonus IRPEF: faq
Bonus IRPEF: faq
 
MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT - Parte 2
MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT - Parte 2MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT - Parte 2
MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT - Parte 2
 
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateBonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
 
Nota commento dl quota 100
Nota commento dl quota 100Nota commento dl quota 100
Nota commento dl quota 100
 
Pr11141
Pr11141Pr11141
Pr11141
 
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLP
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLPWebinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLP
Webinar British Chamber of Commerce of Milan and Giambrone & Partners LLP
 
News ssl 16 2014
News ssl 16 2014News ssl 16 2014
News ssl 16 2014
 
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiIncentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
 
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)
 
Reddito di incusione
Reddito di incusioneReddito di incusione
Reddito di incusione
 
Guida alla Manovra Monti
Guida alla Manovra MontiGuida alla Manovra Monti
Guida alla Manovra Monti
 
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioni
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioniAutoliquidazione INAIL decreto riduzioni
Autoliquidazione INAIL decreto riduzioni
 
Assunzioni agevolate inps
Assunzioni agevolate inpsAssunzioni agevolate inps
Assunzioni agevolate inps
 
Riforma isee, l’inps emana la circolare
Riforma isee, l’inps emana la circolareRiforma isee, l’inps emana la circolare
Riforma isee, l’inps emana la circolare
 

Similar to Gestione separata enpapi ottobre 2013

Inps legge 335-95
Inps legge 335-95Inps legge 335-95
Inps legge 335-95_NoOne_
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzioneEdoardo Ferraro
 
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019FRANCO CERVINI
 
Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015ancllivorno
 
Gestione separata ENPAPI
Gestione separata ENPAPIGestione separata ENPAPI
Gestione separata ENPAPIENPAPI
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàEdoardo Ferraro
 
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017Maria Cristina Circhetta
 
Il Protocollo Sul Welfare 2007
Il Protocollo Sul Welfare 2007Il Protocollo Sul Welfare 2007
Il Protocollo Sul Welfare 2007Andrea Capocci
 
Educazione previdenziale
Educazione previdenzialeEducazione previdenziale
Educazione previdenzialeFabrizio Famà
 
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011mariachiara2011
 
La riforma degli ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali  La riforma degli ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali Cisl Palermo Trapani
 
Presentazione per universita
Presentazione per universitaPresentazione per universita
Presentazione per universitaalbertoschianchi
 
nuove agevolazioni assunzione disoccupati
nuove agevolazioni assunzione disoccupatinuove agevolazioni assunzione disoccupati
nuove agevolazioni assunzione disoccupatiredazione gioianet
 
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiNuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiredazione gioianet
 
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiNuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiredazione gioianet
 

Similar to Gestione separata enpapi ottobre 2013 (20)

Inps legge 335-95
Inps legge 335-95Inps legge 335-95
Inps legge 335-95
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
 
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019
 
Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015
 
Gestione separata ENPAPI
Gestione separata ENPAPIGestione separata ENPAPI
Gestione separata ENPAPI
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
 
Nota fondo esuberi
Nota fondo esuberiNota fondo esuberi
Nota fondo esuberi
 
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
 
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
VOUCHER CON NUOVE REGOLE DAL 10 LUGLIO 2017
 
Il Protocollo Sul Welfare 2007
Il Protocollo Sul Welfare 2007Il Protocollo Sul Welfare 2007
Il Protocollo Sul Welfare 2007
 
Educazione previdenziale
Educazione previdenzialeEducazione previdenziale
Educazione previdenziale
 
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011
La nuova Social Insurance Law cinese in vigore dal 1 Luglio 2011
 
La riforma degli ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali  La riforma degli ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali
 
Come funziona la Dis Coll
Come funziona la Dis Coll Come funziona la Dis Coll
Come funziona la Dis Coll
 
Presentazione per universita
Presentazione per universitaPresentazione per universita
Presentazione per universita
 
Presentazione UNIPR
Presentazione UNIPR Presentazione UNIPR
Presentazione UNIPR
 
nuove agevolazioni assunzione disoccupati
nuove agevolazioni assunzione disoccupatinuove agevolazioni assunzione disoccupati
nuove agevolazioni assunzione disoccupati
 
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiNuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
 
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupatiNuove agevolazioni assunzione disoccupati
Nuove agevolazioni assunzione disoccupati
 
Sintesi dl cura italia
Sintesi dl cura italiaSintesi dl cura italia
Sintesi dl cura italia
 

Gestione separata enpapi ottobre 2013

  • 2. LA LEGGE ISTITUTIVA All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”
  • 3. CHI È ISCRITTO Sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI per i seguenti soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI: • i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, • i titolari di contratto a progetto, (art. 61-69 D.Lgs 276/2003) • i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative, • i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale), • i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.
  • 4. I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata sono quelli percepiti in virtù dello svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione. Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa anche quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono iscritti alla Gestione Separata. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI
  • 5. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione Separata sono così stabilite: TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Anno Aliquota IVS 2012 e 2013 27% 2014 28%
  • 6. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO Non è dovuto il contributo pari allo 0,72% e non si ha diritto all’erogazione delle prestazioni assistenziali previste per chi versa l’aliquota aggiuntiva. Anno Aliquota IVS 2012 18% 2013 20% 2014 21%
  • 7. MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta nel limite del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95, pari: •per l’anno 2012, ad € 96.149,00 •per l’anno 2013, ad € 99.034,00. A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli Iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari: •per l’anno 2012, ad € 14.930,00 •per l’anno 2013, ad € 15.357,00. Es. anno 2013 Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
  • 8. ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE Il collaboratore è tenuto alla sola presentazione della domanda di iscrizione. Il collaboratore è comunque tenuto a comunicare al proprio committente: • la sua condizione previdenziale (se iscritto presso altra forma previdenziale, pensionato ovvero provo di altra copertura), • il superamento del massimale di reddito, • se è stata presentata domanda di iscrizione • eventuali altri dati con valenza fiscale
  • 9. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE Il committente è tenuto alla comunicazione dei dati retributivi relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della contribuzione dovuta così come previsto per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS RIPARTIZIONE DELL’ONERE La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.
  • 10. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE Il committente è tenuto quindi: • ad inviare la domanda di “registrazione committente” con l’indicazione dei propri dati unitamente all’elenco dei collaboratori in servizio • a trasmettere le denunce dei compensi utilizzando il software DARC messo a disposizione da ENPAPI entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso (il software permette al committente di comunicare all’ENPAPI i compensi dei propri • a versare la contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso
  • 11. REGIME SANZIONATORIO COMMITTENTI • Riferimenti normativi: Legge 23 dicembre 2000, n. 388. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” • Evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b) • La denuncia spontanea • Omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a)
  • 12. PRESTAZIONI Gli Iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all’erogazione delle seguenti prestazioni: • pensione di vecchiaia • assegno ordinario di invalidità • pensione di inabilità • pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
  • 13. PENSIONE DI VECCHIAIA Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età a condizione che risultino versati ed accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva. L’importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza della pensione danno titolo al supplemento di pensione.
  • 14. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ Possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità gli Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni: • la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente; • risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva, i periodi afferenti le due gestioni si cumulano.
  • 15. PENSIONE DI INABILITÀ Possono chiedere l’erogazione della pensione di inabilità gli Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni: • la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale • l’evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all’Ente • risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività e la relativa cancellazione dal Collegio.
  • 16. PENSIONE AI SUPERSTITI, DI REVERSIBILITÀ O INDIRETTA Nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva (di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione) spetta una pensione a: * La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al de cuius. I SUPERSTITI LE PERCENTUALI* Coniuge e figli Coniuge 60% Figlio unico, se non ha diritto il coniuge 70% Ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge 20% Ciascuno dei figli, se non ha diritto il coniuge 40% Altre categorie di superstiti Genitore 15% Fratello o sorella 15%
  • 17. ASSISTENZA Coloro che, non titolari di altra posizione previdenziale o di trattamento pensionistico, versano l’aliquota piena con l’aggiunta dello 0,72%, hanno altresì diritto a: • indennità di maternità e paternità • indennità per congedo parentale • assegno per il nucleo familiare • indennità di malattia e di degenza ospedaliera
  • 18. INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ L’indennità è erogata in caso di parto, interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, adozione e affidamento. L’indennità viene corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata. L’indennità viene corrisposta al padre nel caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. REQUISITI Titolari di rapporto di collaborazione non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria che facciano valere almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nei 12 precedenti la data del parto e che si astengano effettivamente dal lavoro.
  • 19. INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ DURATA Il periodo indennizzabile è pari a 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto). Previo invio di certificazione medica il periodo di riferimento può variare (1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto). Il periodo indennizzabile è pari a 3 mesi nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre (causa morte, infermità della madre o abbandono). IMPORTO L’indennità è calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione, dichiarato e prodotto nei 12 mesi precedenti l’insorgenza del diritto. Nel caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, l’indennità è ridotta proporzionalmente. MODAL ITÀ L’istanza può essere presentata a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
  • 20. CONGEDO PARENTALE Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 3 mesi di congedo parentale da fruire in modo continuativo o frazionato entro l’anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. REQUISITI Possono presentare domanda le Iscritte e gli Iscritti che abbiano titolo all’indennità di maternità e di paternità, anche nei casi di adozione o affidamento, e che abbiano il rapporto di lavoro in atto. IMPORTO L’importo erogato è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità/paternità MODAL ITÀ L’istanza deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in caso contrario sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo alla presentazione dell’istanza).
  • 21. INDENNITÀ DI MALATTIA REQUISITI Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi precedenti l’evento indennizzabile: • abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata • abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo. PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO Sono indennizzati tutti i giorni di malattia con un mino di 4 giorni e fino ad un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. MODALITÀ La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia. Il certificato medico deve essere trasmesso entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio
  • 22. INDENNITÀ DI MALATTIA IMPORTO SPETTANTE L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: • 4% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; • 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; • 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento. Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013: • euro 10,85 per ogni giorno (4% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; • euro 16,28 per ogni giorno (6% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; • euro 21,71 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
  • 23. INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA REQUISITI Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi precedenti l’evento indennizzabile: • abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata • abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo. PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO Tutti i giorni di ricovero in strutture pubbliche o convenzionate fino ad un massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare MODALITÀ La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
  • 24. INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA IMPORTO SPETTANTE L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: • 8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; • 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; • 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento. Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013: • euro 21,07 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; • Euro 31,61 per ogni giorno (12% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; • euro 42,15 per ogni giorno (16% del massimale contributivo), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
  • 25. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE REQUISITI Hanno diritto a presentare l’istanza gli Assicurati che non siano pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno di riferimento sia composto, per almeno il 70%, da redditi derivanti da collaborazione o da lavoro dipendente e non sia superiore al limite fissato annualmente dalla tabelle INPS. IMPORTO E DURATA L’importo è determinato dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei componenti e dal reddito. L’assegno è corrisposto esclusivamente per i mesi in cui è presente l’accredito di contributi (IVS maggiorati dello 0,72%) nell’anno di riferimento. DOMANDA La domanda può essere presentata a partire dal 01 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato prodotto reddito.